Ai sensi del comma 3 dell’art. 335 cod. proc. pen., in qualsiasi momento, chiunque può richiedere se siano svolte indagini nei suoi confronti. Lo stesso diritto spetta alla persona offesa dal reato, nonché ai loro rispettivi difensori. In questi casi, se un soggetto ne fa richiesta, la cancelleria è obbligata a comunicargli se vi siano o meno procedimenti che lo riguardano.
Tuttavia, per i gravi reati di cui all’art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p., per i quali spesso sussiste la necessità di compiere complesse indagini e di accertare responsabilità penali in relazione a più soggetti (ad es. per associazione mafiosa), tale comunicazione comprometterebbe senza dubbio alcuno l’esito delle indagini: ecco perché, in tal caso, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
Peraltro, il comma 3-bis specifica che, per ogni tipologia di reato, qualora vi siano specifiche esigenze investigative, il pubblico ministero può apporre il segreto sulle iscrizioni per un tempo non superiore ai tre mesi dalla richiesta di comunicazione.
Da ultimo, ai sensi del comma 3-ter, decorsi almeno sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela, oltre alla comunicazione dell’iscrizione, la persona offesa può chiedere a che punto si trovino le indagini.
Alla stessa maniera, ciascuna persona può richiedere copia del proprio casellario giudiziale.
Come effettuare la richiesta e costo
La richiesta deve essere effettuata necessariamente tramite il proprio avvocato che dovrà depositare presso gli uffici della Procura la relativa richiesta ed effettuando già il pagamento.
● Costo della richiesta: €500,00